Foglio Informativo

Foglio Informativo per Prestiti Qui
Benvenuti al Foglio Informativo di
Prestiti Qui. Siete pregati di leggere tutto con attenzione nell Foglio
Informativo.
Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge
108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del
Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UlC del 29 aprile
2005.
FOGLIO INFORMATIVO SUL MEDIATORE CREDITIZIO
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA
MEDIAZIONE CREDITIZIA CARATTERISTICHE
La mediazione creditizia è un'attività
professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri
intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma. Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti-ivi compreso il
rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso
con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121
del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario,
prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché
impegni a concedere credito. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da
altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti rispettivamente, dagli
articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia e successive modifiche. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti
all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi. La mediazione creditizia prevede
un'attività di consulenza, e quindi: la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo
svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste
alla banca o all'intermediario o dal cliente, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati
dall'intermediario o dal cliente. Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché
l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di
pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito. La mediazione
creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione tra il
mediatore e le parti (banche, intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). Si precisa
che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di
risultato.
RISCHI
La mediazione creditizia non garantisce
l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario.
Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento
in tutto od in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.
EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI
Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione
creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE
CREDITIZIA
A. Spese a cui il cliente è tenuto nel caso di recesso dal
contratto senza giustificato motivo e nel caso in cui eserciti il diritto di recesso oltre i termini in cui
questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia, nel caso in cui il cliente abbia fornito notizie
o documentazione non corrispondente al vero. Tali spese sono dovute in un ammontare pari al 1% del credito
richiesto.
B. Qualora il finanziamento sia effettivamente
concesso ed il cliente non eserciti il diritto di recesso, le spese di cui sopra si intendono comprese nella
provvigione dovuta al mediatore; si precisa che in tali casi la provvigione è corrisposta al mediatore dalla banca
o dagli altri intermediari finanziari. I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli
percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario, ovvero qualora
non ancora erogato sul valore del capitale erogato.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE DIRITTI DEL
CLIENTE
1 Il cliente, al momento della conclusione del
contratto riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso l'avviso contenente le principali norme di
trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui
rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti
allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2 Il cliente ha diritto di ottenere, su
espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un
documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla
conclusione del contratto.
3 Il cliente ha diritto di ricevere copia del
contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi ed il presente foglio
informativo che formano parte integrante e sostanziale del contratto di mediazione
creditizia.
4 Il cliente ha diritto e facoltà di recedere
dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 7 (diconsi sette)
giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come previsto dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia che
stabilisce: "Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni
dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al
mandatario".
OBBLIGHI DEL CLIENTE
1 Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e
documentazione corrispondenti al vero.
2 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare
espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti,procedure
esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali
diritti reali di cui egli sia titolare.
3 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha
stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
1 Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo
economico del cliente e all' entità del finanziamento richiesto.
2 Deve inoltre comportarsi con diligenza,
correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza.
3 Il mediatore creditizio si impegna a
rispettare il segreto professionale.
LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E
CLIENTE
1 Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre 7 (diconsi
sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia così come stabilito dall'art. l0
del contratto di mediazione creditizia che prevede: "Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto
entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione
da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al mandatario".
2 Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6
(diconsi sei) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto
termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da
entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
3 Il mediatore creditizio si impegna ad
eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 6 (diconsi sei) dalla sottoscrizione del
contratto di mediazione.
4 Eventuali contratti accessori devono essere
accettati e sottoscritti dal cliente.
5 Il cliente prende atto che se il
finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore
creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
6 Il cliente prende altresì atto che il
mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri
intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
7 Il cliente prende altresì atto che il
mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni
di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione
o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
8 Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio,
prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti
messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione
creditizia.
9 Nel caso di controversie aventi ad oggetto il
contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Latina, fatta salva
l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.
DEFINIZIONI
Mediatore
creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo,
ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari
finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi
forma.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o
altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore
creditizio.
Locale aperto al
pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al
ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a
forme di controllo.
Offerta fuori
sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal
domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.
Tecniche di comunicazione a
distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci
pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore
creditizio.
Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco o nell'elenco speciale previsto,
rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo l° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.
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