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Benvenuti al Foglio Informativo di Prestiti Qui. Siete pregati di leggere tutto con attenzione nell Foglio Informativo.

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UlC del 29 aprile 2005.

FOGLIO INFORMATIVO SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessioni di crediti-ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi. La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, e quindi: la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario o dal cliente, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito. La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione tra il mediatore e le parti (banche, intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

RISCHI

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto od in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A. Spese a cui il cliente è tenuto nel caso di recesso dal contratto senza giustificato motivo e nel caso in cui eserciti il diritto di recesso oltre i termini in cui questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia, nel caso in cui il cliente abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero. Tali spese sono dovute in un ammontare pari al 1% del credito richiesto.

B. Qualora il finanziamento sia effettivamente concesso ed il cliente non eserciti il diritto di recesso, le spese di cui sopra si intendono comprese nella provvigione dovuta al mediatore; si precisa che in tali casi la provvigione è corrisposta al mediatore dalla banca o dagli altri intermediari finanziari. I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario, ovvero qualora non ancora erogato sul valore del capitale erogato.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE DIRITTI DEL CLIENTE

1 Il cliente, al momento della conclusione del contratto riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.

2 Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

3 Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi ed il presente foglio informativo che formano parte integrante e sostanziale del contratto di mediazione creditizia. 

4 Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come previsto dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce: "Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al mandatario".

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1 Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

2 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti,procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

3 Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1 Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all' entità del finanziamento richiesto.

2 Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

3 Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1 Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia così come stabilito dall'art. l0 del contratto di mediazione creditizia che prevede: "Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al mandatario".

2 Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 (diconsi sei) dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.

3 Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 6 (diconsi sei) dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.

4 Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

5 Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.

6 Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

7 Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.

8 Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.

9 Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Latina, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco o nell'elenco speciale previsto, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo l° Settembre 1993 n° 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.

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COMMENTI

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