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Norme Di Trasparenza

Norme di trasparenza pagina per il Prestiti Qui sito

Avviso alla clientela principali norme di trasparenza per Prestiti Qui

Benvenuti alla pagina Norme di Trasparenza del sito Prestiti Qui. Siete pregati di leggere tutto con attenzione.

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'arI. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.

Premesso che:

- Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte della banca o di altri intermediari finanziari; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;

- Il mediatore creditizio deve essere, come effettivamente è iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UIC Ufficio Italiano dei Cambi;

- Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

1) Di avere a disposizione e di avere copia di questo "avviso" presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.prestitiqui.com) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente, tale avviso forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto quale allegato nr. 2 ed è indicato nel contratto come "Avviso alla clientela";

2) Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del "Foglio Informativo", in vigore, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il "foglio informativo" è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, in caso di pubblicazione telematica a mezzo internet, tale foglio informativo è accessibile sulla homepage del sito ufficiale del mediatore creditizio (www.prestitiqui.com) e su ogni pagina di tale sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. Il "Foglio Informativo" contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali; tale foglio informativo forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto quale allegato nr. l ed è indicato nel contratto come "Foglio Informativo";

3) Di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto e non costituisce neppure una proposta di natura contrattuale, ma ha meri fini informativi;

4) Di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include come allegati: 1) Foglio Informativo; 2) Avviso alla Clientela contenente le principali norme di trasparenza;

5) Di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;

6) Di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie, così come stabilito dall'art. 12 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce: "Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Latina, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile".

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1) L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;

2) L’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e del Foglio Informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;

3) Il diritto di recesso entro giorni 7 (diconsi sette) dalla data della stipula del contratto di mediazione, così come regolato dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia che così stabilisce: "Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre 7 (diconsi sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al mandatario".

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Latina, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

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COMMENTI

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